Il 31 dicembre è entrato in vigore il decreto-legge 192/2014 c.d. “Milleproroghe” con importanti novità in materia di SISTRI. In particolare la norma proroga al 31 dicembre 2015 le sanzioni relative all’operatività del SISTRI, quindi fino a tale data continueranno ad applicarsi soltanto gli obblighi previsti dalla normativa vigente (registro di carico e scarico, formulario e MUD), tuttavia le sanzioni per l’omesso pagamento del contributo SISTRI e per la mancata iscrizione da parte dei soggetti obbligati si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio 2015.

Dunque i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono tenuti a pagare il contributo per l’anno 2014 entro la fine di gennaio. Ricordiamo inoltre che, salvo ulteriori novità, entro il 30 aprile 2015 è dovuto anche il versamento del contributo per l’anno 2015. Per la determinazione dell’importo del contributo gli operatori devono accedere mediante la propria chiavetta usb all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. Effettuato il pagamento secondo le modalità pubblicate sul portale, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso alla suddetta area “GESTIONE AZIENDA”.

Consigliamo di scaricare la “Guida gestione azienda” contenente le istruzioni dettagliate della procedura, disponibile sul portale SISTRI (www.sistri.it) nella sezione “documenti – manuali e guide”.

Riassumiamo qui di seguito i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti. Gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conferiscono a circuiti organizzati di raccolta sono esclusi indipendentemente dal numero dei dipendenti.

b) Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:
– attività di demolizione, costruzione e scavo;
– lavorazioni industriali;
– lavorazioni artigianali;
– attività commerciali;
– attività di servizio;
– attività sanitarie;
– attività di pesca professionale e acquacoltura

c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto, di rifiuti speciali pericolosi;

e) gli enti e le imprese che effettuano lo smaltimento, il recupero e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi

f) gli intermediari di rifiuti pericolosi